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martedì 22 maggio 2012

ASSURDO E' LIBERO PERO' DI INQUINARE L'ARIA

 ASSURDO IL TAR GLI PERMETTE DI INQUINARE L'ARIA, UN ALTRA SEZIONE DEL TRIBUNALE LO VUOLE CONDANNARE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI ILLECITI PER UNA SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DA NOI EVIDENZIATA NELL' AREAEX DOGANA.
Un anno e due mesi di reclusione a Vincenzo Bianchi, giudicato colpevole con altre due persone per aver sversato rifiuti da smaltire in un luogo non idoneo. Il lavoro era per conto di Rfi
- Situazione complicata per Vincenzo Bianchi, presidente della Lucchini Artoni, il bitumificio delle polemiche di Segrate. L'imprenditore è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento di Comune di Milano, Provincia, Regione e Autostrade per l'Italia per aver sversato rifiuti in una discarica abusiva in un'area milanese di proprietà di Autostrade.
La sentenza è stata emessa dai giudici della quarta sezione penale al termine del processo a carico di Bianchi, presidente anche della Edil Bianchi srl, e di altri due imputati accusati di violazione delle norme in materia di rifiutiL'area interessata si trova tra via Paralba e via Freikofelnei pressi della Tangenziale Est, per gettarvi illecitamente 5.400 tonnellate di terra e rocceprovenienti dalla demolizione del cantiere della ferrovia di via Toffetti nell'ambito dei lavori di adeguamento della stazione di Rogoredo.
Non è la prima inchiesta che vede coinvolto Bianchigià interessato dal caso Montecity e dall'inchiesta che lo scorso 22 febbraio ha portato al sequestro di un esteso sito di smaltimento illecito di rifiuti non autorizzati a Segrate, denominato "area ex dogana". In questo processo è stato imputato in qualità di rappresentante delle due srl che nel 2008 avrebbero ricevuto in subappalto i lavori alla stazione da un'altra società, la Bonciani spa, di cui Giorgio Mauri è coinvolto in qualità di direttore dei lavori e capo commessa cantiere .
Il terzo imputato, Alessandro Viol, è un geometra alle dipendenze della Lucchini Artoni delegato ai rapporti con la Bonciani. Secondo quanto ricostruito dal pm Paola Pirotta, i tre non solo avrebbero creato illecitamente la discarica abusiva di rifiuti, che perlomeno non erano pericolosi, ma ne avrebbero tratto un profitto illecito, avendo ricevuto 130mila euro da Rete Ferroviaria italiana per il loro conferimento in una discarica legale.
La condanna è un anno e 2 mesi di carcere, a versare una provvisionale di 20mila euro ad Autostrade per l'Italia, il cui risarcimento dei danni sarà stabilito in sede civile, e a risarcire direttamente i danni di immagine patiti dal Comune con 7.500 euro a testa e a Provincia e Regione rispettivamente con 5mila euro ciascuno.Image Article Lucchini, condannato il presidente per discarica abusiva a Rogoredo

martedì 28 febbraio 2012

LUCCHINI ARTONI, INTERVISTA A VINCENZO BIANCHI

QUANTA SICUREZZA
 RILEGGENDOLA ADESSO FA'   " SORRIDERE"

LA LUCCHINI ARTONI REPLICA COSI'

Nessuna irregolarità alla Lucchini Artoni Arpa e Asl sono testimoni"

Residenti di Segrate allarmati in via Tiepolo per le attività del bitumificio Lucchini-Artoni a due passi dalle case. La replica dell'azienda


Vincenzo Bianchi, proprietario della Lucchini Artoni

Segrate, 29 settembre 2011 - Solo semplici scavi di consolidamento, non c’è nessun allarme veleni e l’Arpa ha fatto i tutti i controlli del caso. Questa, in sintesi, la replica dei vertici della Lucchini Artoni di Segrate alle tante proteste dei cittadini. Ma partiamo dal principio, con quegli scavi che tanto hanno messo in apprensione i residenti: «Ma quali veleni - la reazione di Vincenzo Bianchi, amministratore delegato dell’impresa segratese -. Stavamo semplicemente cercando di liberare l’area da tutto il materiale inerte», ovvero quella grande montagna di ghiaia che gli stessi residenti vogliono vedere sparire.
«Per far arrivare i camion fino a lì però abbiamo dovuto rinforzare il terreno, anche a causa delle pioggie degli ultimi giorni che l’hanno trasformato in poltiglia - spiega il patron -, ed ecco spiegati gli scavi».
La buca però, a detta dei residenti, sembrava profonda diverse decine di metri, e gli scarichi ripetuti più volte. «Ma solo perché quel terreno di trova almeno un paio di metri sopra il livello della strada, ecco perché dai balconi di chi “ci controlla” poteva sembrare più profonda di quella che era realmente». Nessuno scarico di veleni dunque, stando alla Lucchini, solo ghiaia e bitume per rinforzare il terreno. «Non ci credete? - rilancia il titolare - Bene, allora invito qualsiasi cittadino a suonare al mio campanello. Chiunque voglia fare qualsiasi tipo di analisi privatamente è invitato a presentarsi, io non mi opporrò».

Poi rilancia: «Proprio mentre qualche residente si lamentava - procede Bianchi - noi eravamo in sala riunioni per fare la certificazione Iso 14001, quella ambientale. Non bastasse, abbiamo ricevuto lo scorso giovedì gli uomini dell’Arpa e, il giorno seguente, quelli della Asl. Effettuiamo rigorosi controlli ogni 6 mesi, ci teniamo a fare le cose in tutta trasparenza». E infine un accenno al passaggio dei camion: «Sappiamo di disturbare, ma d’altronde siamo qua da 88 anni, ben prima che ci costruissero affianco le case» la replica. Poi aggiunge: «Inoltre di notte abbiamo chiesto al Comune di poter sfruttare l’altra uscita su via Modigliani. I camion non potrebbero passare sul cosiddetto “ponte degli specchietti” ma noi abbiamo chiesto il permesso di transito solo dalle 22 alle 6 del mattino. Facciamo il possibile per convivere al meglio con i nostri vicini».
Polvere e odori gli ultimi capi d’accusa: «Non dubito che una fabbrica di pasticcini possa avere un odore migliore, ma questo è il nostro, ed è certificato che non sia nocivo. La polvere invece è parte del nostro lavoro, non l’ho fatto io il Pgt, mettendo delle case in una zona industriale. Noi ripuliamo due volte al giorno via Tiepolo (comunale) a nostre spese. Cosa dovrei fare di più?».
di Gabriele Gabbini
Aggiungiamo una nota:da come dice il Signor Bianchi le colpe sono di chi ha fatto il PGT o di chi non ha controllato e fatto rispettare i regolamenti,che ha permesso alla Lucchini Artoni nell' arco degli anni di allargarsi dalla sua sede originaria.

giovedì 29 settembre 2011

LA LUCCHINI ARTONI REPLICA COSI'

Nessuna irregolarità alla Lucchini Artoni Arpa e Asl sono testimoni"

Residenti di Segrate allarmati in via Tiepolo per le attività del bitumificio Lucchini-Artoni a due passi dalle case. La replica dell'azienda

Vincenzo Bianchi, proprietario della Lucchini Artoni
Vincenzo Bianchi, proprietario della Lucchini Artoni

Segrate, 29 settembre 2011 - Solo semplici scavi di consolidamento, non c’è nessun allarme veleni e l’Arpa ha fatto i tutti i controlli del caso. Questa, in sintesi, la replica dei vertici della Lucchini Artoni di Segrate alle tante proteste dei cittadini. Ma partiamo dal principio, con quegli scavi che tanto hanno messo in apprensione i residenti: «Ma quali veleni - la reazione di Vincenzo Bianchi, amministratore delegato dell’impresa segratese -. Stavamo semplicemente cercando di liberare l’area da tutto il materiale inerte», ovvero quella grande montagna di ghiaia che gli stessi residenti vogliono vedere sparire.
«Per far arrivare i camion fino a lì però abbiamo dovuto rinforzare il terreno, anche a causa delle pioggie degli ultimi giorni che l’hanno trasformato in poltiglia - spiega il patron -, ed ecco spiegati gli scavi».
La buca però, a detta dei residenti, sembrava profonda diverse decine di metri, e gli scarichi ripetuti più volte. «Ma solo perché quel terreno di trova almeno un paio di metri sopra il livello della strada, ecco perché dai balconi di chi “ci controlla” poteva sembrare più profonda di quella che era realmente». Nessuno scarico di veleni dunque, stando alla Lucchini, solo ghiaia e bitume per rinforzare il terreno. «Non ci credete? - rilancia il titolare - Bene, allora invito qualsiasi cittadino a suonare al mio campanello. Chiunque voglia fare qualsiasi tipo di analisi privatamente è invitato a presentarsi, io non mi opporrò».

Poi rilancia: «Proprio mentre qualche residente si lamentava - procede Bianchi - noi eravamo in sala riunioni per fare la certificazione Iso 14001, quella ambientale. Non bastasse, abbiamo ricevuto lo scorso giovedì gli uomini dell’Arpa e, il giorno seguente, quelli della Asl. Effettuiamo rigorosi controlli ogni 6 mesi, ci teniamo a fare le cose in tutta trasparenza». E infine un accenno al passaggio dei camion: «Sappiamo di disturbare, ma d’altronde siamo qua da 88 anni, ben prima che ci costruissero affianco le case» la replica. Poi aggiunge: «Inoltre di notte abbiamo chiesto al Comune di poter sfruttare l’altra uscita su via Modigliani. I camion non potrebbero passare sul cosiddetto “ponte degli specchietti” ma noi abbiamo chiesto il permesso di transito solo dalle 22 alle 6 del mattino. Facciamo il possibile per convivere al meglio con i nostri vicini».
Polvere e odori gli ultimi capi d’accusa: «Non dubito che una fabbrica di pasticcini possa avere un odore migliore, ma questo è il nostro, ed è certificato che non sia nocivo. La polvere invece è parte del nostro lavoro, non l’ho fatto io il Pgt, mettendo delle case in una zona industriale. Noi ripuliamo due volte al giorno via Tiepolo (comunale) a nostre spese. Cosa dovrei fare di più?».
di Gabriele Gabbini
Aggiungiamo una nota:da come dice il Signor Bianchi le colpe sono di chi ha fatto il PGT o di chi non ha controllato e fatto rispettare i regolamenti,che ha permesso alla Lucchini Artoni nell' arco degli anni di allargarsi dalla sua sede originaria.

martedì 13 marzo 2012

DA SEGRATE IL CASO LUCCHINI SI ALLARGA

FRA  ROTONDE E  STRADE SPUNTANO LE OMBRE

per fortuna a segrate no! SI VIGILA

Leggendo però l'articolo riportato, quelle insistenti dicerie sui camion che da Santa Giulia arrivavano nell'ex dogana per scaricare terreno, non sembrani più tali

Inchiesta sugli appalti sospetti
per la manutenzione delle strade

I pm sono partiti da irregolarità a Segrate e sono arrivati fino agli affari di Milano
I politici: "Troppe aziende fanno cartello tra loro per aggiudicarsi i finanziamenti"

di DAVIDE CARLUCCI

C’è un'inchiesta della procura, che ha allargato il tiro da Segrate a Milano. E ci sono tre interrogazioni a Palazzo Marino, presentate dal presidente del Consiglio comunale, Basilio Rizzo, e dal presidente della commissione antimafia, David Gentili, che rischiano di creare un caso politico nella maggioranza. Oggetto: gli appalti milionari per la manutenzione strade. Un settore discusso, sul quale una sentenza del tribunale di Milano si è già espressa in termini molto duri: quella che a ottobre ha condannato 30 imprenditori che avevano fatto cartello e due funzionari del Comune che avevano chiuso un occhio. Un sistema di aggiudicazione degli appalti, in vigore fino al 2006, definito «un vero e proprio sopruso», al punto che il collegio, presieduto da Pietro Caccialanza, è arrivato a chiedersi «a cosa possa servire, con tanta e diffusa illegalità, fare ancora le gare».

Ora i pm Paola Pirotta e Grazia Pradella indagano sui reati ambientali commessi dalla Lucchini Artoni. Su loro input, a fine febbraio la guardia di finanza ha sequestrato un cantiere da 30mila metri quadrati a Segrate, in un terreno nel quale è prevista la nascita del più grande centro commerciale d’Europa: lì la Lucchini Artoni, secondo l’accusa, smaltiva rifiuti speciali pericolosi, in prevalenza fresato d’asfalto. In quell’occasione i finanzieri hanno acquisito documenti anche negli uffici del comune di Milano, per capire quali siano gli appalti gestiti da quest’azienda, al centro
già di altre inchieste giudiziarie, e in passato colpita da un’interdittiva chiesta dalla Direzione investigativa antimafia e poi ritirata dalla Prefettura dopo che l’azienda aveva dimostrato di aver troncato i rapporti con le imprese in odore di ‘ndrangheta alle quali subappaltava.

L’azienda — il cui patron, Giancarlo Bianchi, Ambrogino d’oro 2008, numerosi precedenti per violazione delle leggi urbanistiche e ambientali, è stato condannato in ottobre a quattro mesi, pena condonata, per aver fatto parte del 'cartello' — continua a ottenere cospicui finanziamenti da parte del Comune per i lavori che svolge. L’ultimo è di pochi giorni fa: 286mila euro come ultima rata d’acconto per un appalto per «interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso», bandito nel 2010 per un importo di 624mila euro, lievitato a 1.020mila euro con le integrazioni. Altre gare — per un importo iniziale di circa otto milioni — sono state vinte tra il 2010 e il 2011. Poi ci sono gli appalti concessi alla Edil Bianchi, impresa che fa capo alla stessa famiglia, al punto che una sentenza del Tar del 2003, confermata poi dal Consiglio di Stato, parla di «collegamento sostanziale» fra le due imprese. Il primo marzo alla Edil Bianchi è stato aggiudicato un appalto, con ribasso del 45,9 per cento, dall’importo iniziale di 5 milioni.

Mentre i pm cercano di ricostruire l’attività delle due società — coinvolte anche nell’inchiesta sui veleni di Santa Giulia — in Comune scatta l’allarme sul business dell’asfalto. Rizzo aveva già presentato a dicembre un’interrogazione, firmata anche dalla consigliera Anita Sonego, su un’altra azienda del settore, la Locatelli, coinvolta nell’inchiesta sulle mazzette al vice presidente del consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani, del Pdl. Il timore è che anche sulle strade milanesi possa essere finito materiale tossico, come si sospetta sia accaduto in quell’indagine.

L’assessore ai lavori pubblici, Lucia Castellano, elenca i nove appalti assegnati all’impresa dal 1999 a oggi, ma assicura: «Gli appalti hanno riguardato lavorazioni sugli strati superficiali». E comunque, aggiunge, le verifiche ci sono già. Risposta che non piace a Rizzo — «È insufficiente» — che ripropone la questione per la Lucchini Artoni: «Quali controlli ci sono, da parte dell’amministrazione, per evitare che il “fresato” delle strade del nostro Comune, dopo un riciclo, torni nelle nostre strade come prodotto “nuovo” e naturalmente come tale pagato?».

Nel frattempo, anche Gentili chiede lumi all’Amsa su «appalti per sei lotti per il servizio neve dei prossimi tre anni» affidati alla Edil Bianchi e alla Lucchini Artoni. E cita, oltre ai cattivi precedenti — per esempio la condanna di Vincenzo Bianchi a un’ammenda da 22mila euro per la terra da scavo del cantiere GaribaldiRepubblica smaltita nel parco Sud — anche l’allarme lanciato dal pm Pirotta nel luglio del 2010, in commissione ecomafie, sui vecchi rapporti di subappalto tra le due imprese e alcuni padroncini calabresi. L’Amsa risponde: la certificazione antimafia è ok. Ma chiede chiarimenti per i nuovi casi giudiziari. «Non possiamo parlare, ci sono indagini in corso», fanno sapere dalla Lucchini Artoni. E l’assessore Castellano giura: «Decisioni non ne abbiamo ancora prese. Ma stiamo vigilando con la massima attenzione».
(13 marzo 2012)

sabato 14 aprile 2012

LUCCHINI ARTONI:ERA GIA' SUCCESSO,A SEGRATE NESSUNO SAPEVA?


Lucchini-Artoni, richiesta del pm: 14 mesi di reclusione per Bianchi

Avrebbe gestito una discarica abusiva a Rogoredo

 
Il Comune di Milano e Autostrade per l'Italia Spa, proprietaria del terreno inquinato, si sono costituite parte civile. Stessa condanna chiesta per altre due persone
Vincenzo Bianchi, rappresentante della Lucchini Artoni di Segrate
Vincenzo Bianchi, rappresentante della Lucchini Artoni di Segrate
Segrate, 13 aprile 2012 - Quattordici mesi di reclusione. E' questa la richiesta del pubblico ministero di Milano Paola Pirotta per Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della Lucchini Artoni, il bitumificio di Segrate da tempo al centro delle attenzioni per le emissioni di fumi, rumori e depositi di rifiuti contestati, anche nell'area dell'ex Dogana. Questa volta la condanna richiesta è stata avanzata per trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi e gestione di discarica abusiva riguardo ad un appalto relativo alla stazione ferroviaria di Rogoredo, nell'agosto del 2008.
La Pirotta ha chiesto la stessa condanna davanti alla quarta sezione penale del Tribunale di Milano. Il Comune di Milano, parte civile rappresentata dal legale Marco Dal Toso, ha chiesto il risarcimento per danno morale e di immagine. Secondo l'accusa sul terreno, di proprieta della società Autostrade per l'Italia Spa a sua volta costituita parte civile, sarebbe stata realizzata la discarica abusiva. Autostrade è rappresentata dall'avvocato Enzo Brienza e ha chiesto il risarcimento del danno pari a 210mila euro per la bonifica del sito. L'udienza è stata rinviata a mercoledì 18, giorno in cui la parola passerà alle difese mentre il 21 maggio prossimo è prevista la sentenza.

sabato 2 febbraio 2013

STOP ALLA EDIL BIANCHI EX LUCCHINI ARTONI DALLA PROVINCIA DI MILANO


Semaforo rosso da Milano Forni bloccati all’ex Lucchini

Senza volture la Edil Bianchi non può produrre bitume. Il portavoce Paolo Vanoli: «Per ora siamo soddisfatti ma la situazione va risolta»
di Patrizia Tossi
Paolo Vanoli, alla guida del comitato che denuncia gli abusi edilizi (Newpres)
Paolo Vanoli, alla guida del comitato che denuncia gli abusi edilizi (Newpres)
Segrate, 2 febbraio 2013 - Forni bloccati nello stabilimento di via Tiepolo, la nuova società Edil Bianchi non potrà riavviare la produzione di bitume della Lucchini e Artoni. Lo ha ribadito la Commissione ambiente di Palazzo Isimbardi, che nei giorni scorsi si è riunita per fare il punto della situazione. A tenere alta la bandiera dei residenti è stato Paolo Vanoli, ascoltato in audizione come portavoce del fronte popolare.
Una battaglia, quella aperta da Vanoli, che è riuscita a fermare la voltura delle autorizzazioni ambientali necessarie per le emissioni di fumi in atmosfera dalla Lucchini, un’azienda ormai in liquidazione, a favore della Edil Bianchi e di una nuova società di Pioltello. Il Comune ha bloccato la voltura e la Provincia ha sospeso il procedimento per concedere le nuove autorizzazioni.
«Nello stabilimento è tutto fermo - afferma Paolo Vanoli del Comitato Cittadini e Non Sudditi -, senza le nuove autorizzazioni le società che sono subentrate alla Lucchini non possono ricominciare a produrre bitume. Siamo soddisfatti di questo risultato, però la situazione non deve trascinarsi troppo alla lunga». Per il momento, la Provincia non sembra intenzionata a rilasciare il rinnovo dell’Aia, l’autorizzazione necessaria per riaccendere i forni di via Tiepolo.
Lo scorso ottobre, infatti, la Provincia ha scritto una nota in cui si ribadiva che «nessuna attività potrà essere svolta da altre aziende subentranti alla Lucchini». In quella comunicazione si riaffermava, comunque, che l’autorizzazione ambientale non è sufficiente ad esercitare attività senza le autorizzazioni previste dal regolamento comunale.
Bloccate anche quelle da parte dell’amministrazione comunale di Segrate. «Sulla vicenda della Lucchini Artoni di Segrate è fondamentale mantenere gli impegni presi - dice il capogruppo dell’Idv in Provincia, Luca Gandolfi-. Ci sono ancora delle indagini in corso. Dagli accertamenti sono emerse violazioni, da parte della Lucchini, alla normativa ambientale per gestione illecita di discarica di rifiuti che hanno portato al sequestro dell’area. Sequestro ancora in atto dalla Magistratura che non ha permesso di fatto ad oggi ancora la bonifica».

domenica 17 marzo 2013

RIPARTE IL FUTURO: UN IMPEGNO CONTRO LA CORRUZIONE



laura boldrini, pietro grasso: due braccialetti bianchi alla presidenza di camera e senato

17/03/2013 - in Riparte il futuro
boldrini-grasso
Oggi il Corriere della Sera pubblica a pagina 2 le foto di Laura Boldrini e Pietro Grasso al momento dell’elezione alla presidenza di Camera e Senato. Una nomina che dà inizio alla XVII legislatura della Repubblica italiana già definita ‘diversa’, ‘di rottura’, per molteplici motivi.
Uno tra questi è evidente nella fotografia del Corriere di oggi: i neo-presidenti indossano un braccialetto di colore bianco al polso. Boldrini al polso sinistro, Grasso al polso destro.  Di cosa si tratta?
È il simbolo dell’impegno che hanno preso entrambi contro la corruzione fin dai tempi della campagna elettorale, quando probabilmente non si aspettavano affatto di diventare seconda e terza carica dello Stato.
Alla viglia delle elezioni Boldrini e Grasso facevano parte del gruppo di 878 i candidati, di tutti i partiti, che avevano sottoscritto le richieste della campagna Riparte il futuro, promossa da Libera e Gruppo Abele, dimostrando trasparenza di fronte agli elettori e impegno contro la corruzione.
Qualora eletti, avrebbero lavorato per modificare l’articolo 416 ter sullo scambio elettorale politico-mafioso entro i primi 100 giorni di legislatura. Un obiettivo chiave da cui far cominciare la lotta alla corruzione, da combattere questa volta con mezzi definitivi, con un accordo trasversale interpartitico e con il sostegno di centinaia di migliaia di cittadini firmatari di Riparte il futuro (ad oggi la petizione ha raggiunto le 162.000 firme).
Dopo le elezioni, ben 276  braccialetti bianchi sono diventati parlamentari e 2 di essi occupano ad oggi i vertici di Camera e Senato. Se la superstizione non fosse diametralmente opposta ai prinicipi della democrazia si potrebbe pensare che il braccialetto di Riparte il futuro porti fortuna.
Ma osservando le inquadrature e le foto da Montecitorio e Palazzo Madama, potremo notare in questi giorni tantissimi altri braccialetti bianchi ai polsi dei nostri parlamentari. Alcuni di loro, come Boldrini, lo indossano a sinistra, altri, come Grasso, preferiscono metterlo alla destra ma questo non significa proprio niente: può darsi dipenda dal braccio su cui portano l’orologio oppure dall’essere mancini, chissà. La lotta alla corruzione non ha nulla a che fare con la destra e la sinistra politicamente intese e il suo simbolo, il braccialetto, non può essere considerato uno stendardo di partito, da sventolare all’occorrenza. Indossarlo significa trasformare le parole in provvedimenti reali, trovando il necessario accordo su tutto l’arco parlamentare. Altrimenti il vero cambiamento non potrà attivarsi.
Solo uniti, cittadini e politici, possiamo sconfiggere il male che soffoca il nostro Paese da troppo tempo. Solo senza corruzione Riparte il futuro.
Firma anche tu, se ancora non l’hai fatto >>
Laura Ghisellini

lunedì 16 luglio 2012

LE ULTIME SULLA LUCCHINI ARTONI.


Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 pagine