NOTA
La sentenza si sofferma sui poteri del Comune nel procedimento di approvazione del progetto in variante (ex art. 169, D. Lgs. 12 aprile 2006 n 163) di opere e infrastrutture di interesse strategico (nella specie, opere di connessione tra l’autostrada Bre.be.mi e la città di Milano e di riqualificazione della strada provinciale Sp Rivoltana).
* * *
N. 00726/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02649/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2010, proposto da:
Agostino Lizzio, Giuseppe Bagnato, Angelo Bertoni, Paolo Biagetti, Adriano Coppola, Flaminio De Santis, Maria Battista Finelli, Giuseppe Mega, Salvatore Scalisi, Carmelina Cannella, Marco Celestina, Angela Di Lorenzo, Luigi Ferrara, Luigi Ferrara, Mariano Moiola, Agostino Ragozzino, Giuseppina Vazzana, Oscar Malagrida, Oscar Malagrida, Rosario La Porta, Claudio Peruzzi, Savina Ursi, Calogero Accardi, Michele Esposito, Michele Farella, Chona Legaspi, Ezio Permunian, Maria Coti Zelati, Paola D’Angella, Lucio Esposito, Carmelo Calderaro, Giacinto Mazzola, Giuseppe Ragusa, Pierluigi Rigoli, Kasyyem Sejwirowo, Sonia Panarello, Angela Vanazzi, Mario Espinoza, Adina Georgesku, Nerea Girardi, Antonio Semeraro, Sebastiano Modica, Domenico Platania, Carlo De Cillis, Giuseppe Lorusso, Maria Mastrangelo, Ernesto Russo, Vito Russo, Dante Bigaroli, Vincenzo Lacorte, rappresentati e difesi dall’avv. Veronica Dini, con domicilio eletto in Milano, via G. Fiamma, 27;
contro
Comune di Segrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provincia di Milano, non costituiti.
Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
nei confronti di
Concessioni Autostradali Lombarde Spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Magrì, con domicilio eletto in Milano, via Camperio, 9;
Bre.Be.Mi Spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Salvadori del foro di Brescia, con domicilio eletto in Milano, via Larga, 8;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Luigia Miccoli, Roberto Rosario Saggio, Haylna Yenati, Massimo Menti, Antonio Reyes, Corinna Favia, Adriana Cinicolo, rappresentati e difesi dall’avv. Veronica Dini, con domicilio eletto in Milano, via G. Fiamma, 27;
per l’annullamento
della delibera della giunta comunale n. 142 del 21.07.2010 avente ad oggetto opere di riqualificazione e potenziamento s.p. 14 Rivoltana – interventi in comune di Segrate: approvazione accordo del 16.06.2010, pubblicata a far data dal 26.7.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni Autostradali Lombarde Spa e di Bre.Be.Mi Spa e di Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente giudizio verte intorno alla costruzione di opere di connessione tra l’autostrada Bre.be.mi e la città di Milano e di riqualificazione della strada provinciale Sp Rivoltana. Il progetto preliminare della società concessionaria (Bre.be.mi) veniva approvato dal CIPE in data 29.7.2005 con delibera n. 93 e poi seguito dal progetto definitivo, che veniva approvato con delibera CIPE del 26.6.2009, n. 42. Gli Enti territoriali interessati dal progetto (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Segrate) chiedevano, quindi, che venisse considerata la possibilità di delocalizzare il Quartiere di Tregarezzo.
Il CIPE, con prescrizione n. 46, disponeva di studiare insieme al soggetto aggiudicatore, Concessione Autostrade Lombarde s.p.a. (d’ora in poi CAL), e al Comune di Segrate un percorso tecnico amministrativo che potesse garantire la delocalizzazione delle abitazioni del quartiere Tregazzo, tramite un accordo da attivarsi immediatamente dopo l’approvazione del progetto definitivo. Seguiva l’Accordo di Programma tra le amministrazioni interessate, il soggetto aggiudicatore (CAL) e il concessionario (Bre.be.mi), in cui si stabiliva una modifica progettuale in relazione alla strada Rivoltana, che attraversava il quartiere di Tregarezzo. La Giunta Comunale, con delibera n. 142 del 21.07.2010, avente ad oggetto opere di riqualificazione e potenziamento s.p. 14 Rivoltana approvava i contenuti tecnico economici dell’accordo raggiunto nel corso della riunione tenutasi in data 16.6.2010 presso la sede di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.
Gli odierni ricorrenti, tutti proprietari di immobili situati nel quartiere di Tregarezzo a Segrate, che si estende lungo via Rivoltana, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione interessata e ai controinteressati, impugnavano la citata delibera della giunta comunale, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e per eccesso di potere, perché in contrasto con altri precedenti provvedimenti e perché in contrasto con la delibera C.I.P.E. La modifica progettuale proposta – a parer dei ricorrenti – non sarebbe stata avallata da alcun studio, né sarebbe stata verificata la possibilità di disporre la delocalizzazione degli abitanti del quartiere di Tregarezzo, né vi sarebbe una descrizione delle opere di mitigazione ambientale. Inoltre, la delibera impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 169 del d.lgs. 163/2006, perché non avrebbe rispettato le prescrizione del C.I.P.E. In ogni caso, la variante progettuale avrebbe dovuto essere sottoposta all’approvazione del C.I.P.E., comportando modifiche sostanziali rispetto al programma approvato, che non avrebbe consentito l’approvazione da parte del solo soggetto aggiudicatore. Inoltre, la modifica progettuale avrebbe dovuto essere preceduta dal decreto di compatibilità ambientale. In ultimo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché la competenza ad approvare la variante progettuale sarebbe del Consiglio Comunale e non della Giunta.
Per tali motivi chiedevano in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l’annullamento dello stesso.
Il Comune di Segrate non si costituiva in giudizio.
CAL e Bre.be.mi s.p.a. si costituivano regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto, In particolare CAL, in via preliminare, rilevava l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe alcuna valenza provvedimentale e, comunque, costituirebbe un mero parere non vincolante che non sarebbe idoneo a pregiudicare i ricorrenti. Inoltre l’art. 169 del d.lgs. 163/2006 si riferirebbe al provvedimento di approvazione di varianti al progetto definitivo, di competenza di CAL e nessun ruolo avrebbe in proposito il Comune di Segrate. Il ricorso, a parer di CAL, sarebbe, comunque, infondato in quanto la soluzione progettuale approvata sarebbe il risultato di un lungo percorso che avrebbe dato piena attuazione alla prescrizione n. 46 del Cipe. In particolare, accertate le problematicità connesse alla delocalizzazione del quartiere di Tregarezzo, sarebbe stata approvata una soluzione progettuale in grado di superare tutte le criticità rilevate in passato.
Bre.be.mi. s.p.a., riprendeva nella sostanza gli argomenti avanzati da CAL e reiterava l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe alcuna valenza provvedi mentale, perché non in grado di incidere sui diritti e gli interessi dei ricorrenti. Inoltre, il ricorso sarebbe, comunque, improcedibile, perché successivamente alla sua proposizione sarebbe stata emanata una perizia in variante approvata da CAL che avrebbe superato il provvedimento impugnato e non sarebbe stata impugnata dai ricorrenti.
Con atto di intervento ad adiuvandum altri abitanti del Comune di Tregarezzo intervenivano nel giudizio, contestando l’impugnato provvedimento e chiedendone il rigetto per le medesime ragioni già dedotte con il ricorso principale.
Le controinteressate contestavano l’atto di intervento deducendone l’inammissibilità per violazione dell’art. 50 del cod. proc. amm, perché gli interventori avrebbe violato i termini decadenziali previsti per legge.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2013, dopo la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dalle società contro interessate, le quali ritengono che la delibera impugnata non avrebbe alcuna valenza provvedimentale o, comunque, sarebbe da ascrivere ad un parere, privo di efficacia lesiva per i ricorrenti. CAL, in particolare, ha precisato che la lesione concreta alla posizione dei ricorrenti poteva essere cagionata solo dall’approvazione della soluzione progettuale ad opera del soggetto aggiudicatore (CAL), come prevederebbe l’art. 169, co. 1 e 2, d.lgs. 163/2006. La delibera della Giunta del Comune di Segrate sarebbe al più un mero parere, né obbligatorio né vincolante e, comunque, non avrebbe alcun carattere lesivo. Inoltre, CAL contesta la legittimazione attiva dei ricorrenti principali che non avrebbero prodotto i titoli di proprietà o legittimanti il godimento di immobili nella zona interessata.
Per esaminare tali questioni preliminari, è necessario, sia pur sinteticamente, esporre la disciplina sottesa alla progettazione e realizzazione degli impianti strategici di rilevante interesse nazionale.
Gli artt. 161 e ss. Del d.lgs. 163/2006, disciplinano la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, prescrivendo una disciplina che assume spiccato carattere di specialità rispetto alla disciplina dettata in generale dal codice degli appalti. In particolare, dal reticolo di norme contenute nel Capo IV, Sez. I, del d.lgs. 163/2006, emerge che per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale il progetto preliminare deve essere sottoposto all’approvazione dal CIPE, che decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera. La pronuncia deve intervenire anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi (cfr., art. 165, co. V, d.lgs. 163/2006).
In caso di motivato dissenso delle Regioni e delle Province Autonome, il comma sei dell’art. 165, prevede un procedimento volto al superamento dello stesso.
Al progetto preliminare segue poi il progetto definitivo, che è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.
Il Ministero valutata la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato, formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità. L’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. Anche in tale ipotesi è previsto il medesimo meccanismo contemplato dall’art. 165, co. 6, per il superamento del dissenso della regione o provincia autonoma. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Una volta approvato il progetto definitivo, l’esecuzione dello stesso avviene sotto il controllo del soggetto aggiudicatore che verifica il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare.
L’art. 169 contempla la possibilità che, in seguito a tali verifiche, il soggetto aggiudicatore apporti delle modifiche e integrazioni al progetto definitivo. Il comma terzo consente anche di apportare delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere; varianti che “sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l’attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l’utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE”. In quest’ultimo caso (varianti che richiedono l’approvazione del CIPE) si segue il procedimento dettato dall’art. 166 e in caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate, si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
Da tale sintetica esposizione della disciplina dettata in tema di opere strategiche di interesse nazionale, è emerso che il Comune interessato ha solo il potere di proporre soluzioni progettuali differenti e, in sede di approvazione del progetto preliminare, deve essere “sentito”, ma il CIPE può discostarsi dal parere espresso dal Comune.
Emerge, quindi, da tale ricostruzione un ruolo di natura consultiva e propositiva che il Comune riveste, però, solo in sede progettuale, ma che viene meno nella fase esecutiva e nelle ipotesi in cui si palesi la necessità di una variante al progetto definitivo; in tali fasi è solo il soggetto aggiudicatore ad avere la responsabilità della corretta esecuzione del progetto e può apportare in base ad una sua autonoma iniziativa le varianti non essenziali al progetto. In caso contrario dovrà rimettere l’approvazione del progetto in variante al CIPE. In ogni caso, il Comune non ha il potere di intervenire e approvare il progetto in variante, perché tale potere non gli è riconosciuto dal legislatore.
Il Comune, su cui ricade l’intervento oggetto del progetto definitivo, nella fase esecutiva, ha diritto esclusivamente ad ottenere l’informativa prevista dal comma quarto dell’art. 169, al chiaro fine di sollecitare, ove non concordi con il soggetto aggiudicatore, le modifiche o l’intervento del CIPE, qualora ritenga le varianti “essenziali”.
Nel caso di specie, l’autostrada Bre.be.mi è un’opera strategica di preminente interesse nazionale inserita nel programma delle opere strategiche approvato dal CIPE. Sia il progetto preliminare che quello definitivo sono stati approvati dal CIPE, in ossequio al procedimento contemplato dall’art. 166 d.lgs. 163/2006. Successivamente all’approvazione del progetto definitivo le amministrazioni interessate hanno chiesto di apportare alcune modifiche al progetto definitivo e il CIPE, di conseguenza, ha approvato la prescrizione n. 46, con la quale si chiedeva di valutare la possibilità di delocalizzare il quartiere di Tregarezzo. In seguito, è intervenuto l’accordo di programma in data 15.7.2010, che, facendo proprie le risultanze raggiunte nel tavolo tecnico del 16.6.2010, ha proposto una soluzione progettuale di sostanziale modifica del progetto originario. Il provvedimento impugnato si è limitato ad approvare ”i contenuti del tavolo tecnico del 16.6.2010”.
Ne deriva, quindi, che il provvedimento in questa sede impugnato, intervenendo dopo l’approvazione del progetto definitivo, si è tradotto in una presa d’atto del Comune in relazione alle risultanze raggiunte nel tavolo tecnico del 16.6.2011, che ha proposto una modifica al progetto definitivo.
Il pregiudizio paventato dai ricorrenti non può di certo essere ascrivibile al provvedimento impugnato, che, per quanto sopra esposto, non è idoneo a produrre alcun effetto, se non sarà trasfuso e recepito da CAL nell’atto di approvazione del progetto in variante.
Ne consegue che il ricorso e l’atto di intervento vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse ad agire.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di intervento, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2013
IL SEGRETARIO