lunedì 16 luglio 2012

LE ULTIME SULLA LUCCHINI ARTONI.


Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 paginePalazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61 del 10-07-2012
Prot. gen. n. ________
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
Vista
L’ordinanza dirigenziale n. 07/2011 del 26 ottobre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 10/2011 del 15 novembre 2011 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio e
LL.PP.;
L’ordinanza dirigenziale n. 03/2012 del 27 febbraio 2012 emessa dalla Direzione Ambiente, Territorio
e LL.PP.
Dato atto
Che in data 06 luglio 2012 è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte di funzionari del Comune di
Segrate (Settore Ambiente Territorio e LL.PP. e Settore Polizia Locale), finalizzato alla verifica di
ottemperanza delle ordinanze precedentemente citate in corrispondenza delle aree attualmente non
poste sotto sequestro;
Considerato
Che l’area in oggetto del sopralluogo del giorno 06 luglio 2012, è definita nel PGT vigente in parte come
zona “E – Zone agricole” e in parte come zona “D2 – Zone produttive”, identificata al N.C.E.U. al Foglio
32 Mappali 4-5-9-11, corrispondenti a via Tiepolo n. 16 ed utilizzata dalla società Lucchini e Artoni srl;
Che l’attuale stato dell’area interessata, verificato durante il sopralluogo, ha attestato una limitata messa
in pristino degli abusi contestati nelle ordinanze precedenti, in particolare una rimozione parziale del
deposito abusivo di materiale vario di cantiere sull’area sud (Foglio n. 32, Mapp. n. 9-11) e del materiale
fresato depositato a nord dell’impianto di produzione del bitume (Foglio n. 32, Mapp. n. 4-5).
Che si sono evidenziati, durante il sopralluogo, nuovi elementi configurabili quale abusi edilizi e definiti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 quali interventi di nuova costruzione (nuovi depositi di materiale vario e
nuovi manufatti edilizi) per i quali, conformemente ai disposti del comma 1, punto a), art. 10 del D.P.R.
n. 380/2001 è prescritta la subordinazione a rilascio di permesso di costruire;
Che l’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 prevede testualmente al comma 2 che “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”;
Preso atto
che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT indica che in zona E – zone
agricole definite dall’art. 20 delle stesse norme, non è consentito il deposito di materiali a cielo aperto;
che il comma e, punto e7, art 3 del D.P.R. n. 380/2001 definisce quale intervento di nuova costruzione
“la realizzazione di depositi di merci o di materiali, …omissis…”;
Dato atto
che alla Direzione Ambiente Territorio e LL.PP., alla data odierna non risultano agli atti eventuali
richieste di autorizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti edilizi o di depositi presso tale aree
pervenute da parte della società Lucchini e Artoni srl o di altri soggetti delegati;
Ritenuto
Necessario integrare la predetta ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n.
03/2012, relativamente ai nuovi abusi edilizi riscontrati durante il sopralluogo del giorno 06 luglio 2012,
evidenziando che gli stessi sono stati attuati su aree attualmente non poste sotto sequestro, rendendo
quindi possibile la messa in pristino delle aree identificate al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11 del N.C.E.U.
corrispondente a via Tiepolo n. 16, alla loro conformazione originaria attestata dalle pratiche edilizie agli
atti dell’Amministrazione Comunale e regolarmente rilasciate;
Necessario, conseguentemente, ingiungere al responsabile dell’abuso la messa in ripristino dello stato
dei luoghi preesistente, indicando nel presente provvedimento che l’area descritta verrà acquisita di
diritto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTO il D.P.R. 380/01;
VISTA la L.R. 12/05;
VISTO l’art. 107 del D.LGS. 267/2000;
VISTI l’art. 6 e l’art. 20 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT;
VISTE le normative vigenti in materia;
VISTA le ordinanze del Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. n. 07/2011, n. 10/2011, n. 03/2012;
INGIUNGE
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, rappresentata dal Sig. Vincenzo Bianchi, quale legale rappresentante
della stessa e residente per la carica presso la ditta Lucchini e Artoni srl, via Tiepolo n. 16 20090
Segrate (Mi), in qualità di utilizzatrice dell’ area citata in premessa e responsabile dell’abuso, di
provvedere a propria cura e spese, con decorrenza immediata dal ricevimento della presente:
1. alla messa in pristino delle aree identificate al N.C.E.U. al Foglio 32, Mapp. 4-5-9-11, entro
90 giorni dal ricevimento della presente, per le aree non poste sotto sequestro,
mantenendo fermi i disposti della precedente ordinanza dirigenziale n. 03/2012 in merito
alle aree poste sotto sequestro dalla Procura (90 giorni dalla data di notifica di
dissequestro delle aree), attenendosi alle modalità di ripristino ambientale previste dalle
vigenti norme, precisando che in caso di mancato ripristino delle aree nei tempi previsti
dalla presente ordinanza, l’area descritta verrà acquisita di diritto dall’Amministrazione
Comunale ai sensi del citato art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;
2. all’inoltro alla scrivente Amministrazione, della documentazione comprovante l’avvenuta
messa in pristino delle aree.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare
la presente ingiunzione.
Contro la suddetta ingiunzione è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
la notifica del presente atto:
Alla ditta Lucchini e Artoni srl, nella persona del Sig. Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della
stessa, nato a Milano il 08 maggio 1972, residente per la carica in via Tiepolo n. 16 a Segrate (c.a.p.
20090);
Al Comando di Polizia Locale perché ne curi l’osservanza;
Alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del Comune di Segrate;
Alla Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive del Settore Ambiente Territorio e LL.PP. del
Comune di Segrate;
All’ Albo Comunale del Comune di Segrate;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
DISPONE INOLTRE
La sua comunicazione, per le opportune competenze al Segretario Generale del Comune di Segrate.
Segrate 10/07/2012
Il Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
Arch. Maurizio Rigamonti
La presente ordinanza è composta da n. 3 pagine

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