lunedì 14 settembre 2009

IL FUTURO DEL GOLFO AGRICOLO


NORMATIVE E PROPOSTE


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NORMATIVA EUROPEA –

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La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dal Consiglio Europeo il 27 giugno 2001, rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo ed ha anzitutto, l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti sull’ambiente.


Tra le sue principali finalità troviamo quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale della risorse naturali: in particolare, all’art. 3, comma 3, 4,e 5, sono indicate le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a valutazione ambientale, e quelle da verificare preventivamente per accertare la necessità delle stessa.


Inoltre, tali obiettivi collegano la Direttiva in parola agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità stabiliti dall’art. 174 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea.


D’altra parte, anche l’esperienza acquisita con la Direttiva 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la V.I.A.), aveva dimostrato che è importante garantire un’attuazione ed un’applicazione coerenti in tutta la Comunità per sfruttare al massimo il potenziale disponibile per la protezione ambientale.


Il D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006, recante “Norme in Materia Ambientale”, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.4 del 16.1.08, ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE.


La L.r. n. 12 dell’11.3.2005 ha introdotto la VAS anche nella Regione Lombardia, approvata poi con delibera del Consiglio regionale del 13.3.07 e definitivamente entrata in vigore con atto di disposizione della Giunta Regionale n. 6420 del 27.12.07.


Quindi la tutela ambientale è uno dei principali obiettivi della vigente normativa europea.


La suddetta Direttiva definisce (art. 2, sub b) la valutazione ambientale come “….l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto stesso e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale, con la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; per rapporto ambientale (art. 2, sub. c) s’intende la parte della documentazione del piano o del programma da cui si possano evincere gli effetti significativi che la loro attuazione potrebbe avere sul’ambiente, nonché “..le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”.


La valutazione deve essere applicata a tutti i piani e programmi redatti nell’ambito “..agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, (..) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CE sulla VIA – unica sinora vigente in tutta la materia - per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva Habitat 92/43/CEE (come recita l’art. 3 della Direttiva Europea 2001/42/CE).


Quest’ultima mira a realizzare una rete ecologica europea coerente delle Zone Speciali di Conservazione e prescrive che gli Stati membri propongano dei siti come zone speciali di conservazione.


“..La biodiversità, la popolazione, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, i fattori climatici, il paesaggio, il patrimonio culturale….” sono solo alcuni degli aspetti elencati alla lettera f) del suddetto art. 3, ma, in particolare, il concetto di salute umana deve essere considerato nel contesto di altre questioni indicate nella stessa lettera f) e della correlazione con altre quali l’esposizione al rumore del traffico o ad agenti inquinanti dell’aria: una descrizione del rapporto tra tutti i suddetti fattori è essenziale, dato che potrebbero indicare altri e più gravi effetti rispetto a quelli risultanti dall’esame isolato dei singoli fattori.


Ma l’altro aspetto da evidenziare è l’importanza fondamentale che tutta la normativa europea in materia attribuisce all’Informazione ed alla Consultazione dei cittadini: lo stesso art. 2 già citato afferma chiaramente che la consultazione è parte inscindibile della valutazione.


Basilare è il disposto dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE, che alle prime righe (sub1) afferma come la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale “…devono essere messi a disposizione delle autorità (..) e del pubblico”, ribadendo ed ampliando il concetto agli artt. successivi e nelle direttive europee 2003/4/CE e 2003/35/CE sull’informazione e la partecipazione al processo di Valutazione Ambientale.

Ma fondamentale è anche quanto afferma l’art. 9, sub 1, della Direttiva 2001/42/CE, affiancando al concetto di semplice informazione quello di messa a disposizione di documentazione successiva:


a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi con le ragioni per cui è stato scelto il piano o programma adottato;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio, come previsto dal successivo art. 10, sub 1).


A margine dell’aspetto di nostro interesse, segnaliamo come per “pubblico” si intendano Associazioni, organizzazioni o gruppi anche privi di personalità giuridica, come previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 della Convenzione di Aarhus, che suggerisce una divulgazione sia pubblica che individuale perché abbia maggior efficacia.


Inoltre, negli ultimi anni la Normativa Europea ha prodotto diverse Direttive in campo ambientale: p.e., la Direttiva Quadro 2000/60/CE in materia di acque, la Direttiva Quadro 75/42/CEE sui rifiuti, la Direttiva Quadro 96/62/CE in materia di qualità dell’aria, solo per citarne alcune, si integrano e vanno coordinate con la principale 2001/42/CE per una visione armonica e complessiva della materia, costantemente in fieri.


A questo proposito, segnaliamo che il Comune di Segrate ha effettuato una VAS in merito al progetto al’area denominata “Golfo Agricolo”, senza un doveroso coinvolgimento dei cittadini proporzionale all’importanza di quanto programmato, “notiziati” solo a procedura conclusa – il pubblico “deve” essere consultato sui progetti e sulla valutazione ambientale ed occorre tener in debito conto le opinioni che esprime -, ma soprattutto, senza tenere in alcuna considerazione le autorevoli prescrizioni delle citate Direttive Comunitarie.



NORMATIVA PROVINCIALE -

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Come forse noto, l’attuale legge di riferimento è la Lex 12/05 ed è in corso un’approfondita revisione della normativa provinciale.


Secondo fonti attendibili, è in corso la definizione di “ambiti territoriali strategici a destinazione agricola” che potrebbero coinvolgere anche la zona di Segrate, probabilmente una delle più compromesse.




NORMATIVA REGIONALE -

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La Lombardia dispone dal marzo 2001 di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che costituisce quadro regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica.


Ed il PTR ha la valenza di Piano Paesaggistico, come descritto negli artt. 76 e 77 del D. Lgs. n. 42/04: la scelta del legislatore regionale attesta la profonda compenetrazione esistente tra governo del territorio/valorizzazione paesaggistica e ambientale, come logico abbinamento di materie che la stessa Costituzione ha ritenuto di dover assegnare alle Regioni.


Per dare piena attuazione alle caratteristiche sopra indicate, secondo quanto previsto dall’art. 19 della Legge 12/05, gli elaborati del PTPR vigente vengono integrati e aggiornati annualmente dal PTR, individuando aree compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico e proponendo interventi di riqualificazione e recupero del degrado.


Il Piano del Paesaggio Lombardo, formato dagli atti di specifica valenza paesaggistica prodotti da Regione (PTR), Province (PTCP), Enti Gestori dei Parchi (PCP) e Comuni (PGT), è l’elemento fondativo del sistema di pianificazione del paesaggio regionale, così come già riconosciuto nel suindicato Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Con la Legge Regionale 12/05, il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un ruolo fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti ed atti di pianificazione previsti in Lombardia.


Tra le principali novità, che più qui interessano, si sottolinea come l’impostazione della legge ha attribuito, non solo alla responsabilità degli amministratori pubblici ma anche a quella di tutti gli operatori territoriali coinvolti, la determinazione dei contenuti degli atti di pianificazione, dando attuazione al principio di sussidiarietà.


Pertanto il governo locale ha la responsabilità di individuare misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, oltre alla scelta degli obiettivi di sviluppo territoriale ed alla definizione dei livelli di prestazione dei servi pubblici.


Ecco perché il PTR, nella concezione della L.r. 12/05, costituisce fondamentale cornice di riferimento interattivo e di raccordo per la pianificazione locale: di più, il PTR rappresenta elemento indispensabile per un assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).


Con l’entrata in vigore del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (D. Lgs 22.1.04, n.42) e della L. r. 12/05, si è reso necessario aggiornare il PTPR , che fa già riferimento al concetto di paesaggio contenuto nella “Convenzione Europea del Paesaggio”, ratificata con la L. 14/06.

Pertanto, nel detto aggiornamento, assunto dal PTR, vengono confermate le disposizioni generali del Piano del 2001, ed in particolare la centralità del Piano del Paesaggio Lombardo, e viene così rafforzata l’efficacia del quadro di riferimento paesaggistico del Piano.


E’ intuibile come tra il PTR ed i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) si realizzi un legame molto stretto in quanto l’art 17, comma 7, della Legge Regionale n. 12/05, prevede espressamente per il PTCP una verifica di compatibilità “con gli atti di programmazione e pianificazione regionale”, e dunque, in primo luogo, con il PTR.


La coerenza dell’impostazione dei vari PTCP rispetto agli obiettivi definiti nel PTR è necessaria affinché sia possibile ottenere un complessivo sistema di pianificazione organico e congruente.


Ma il rapporto tra il PTR ed il PTCT ha una sua immediata evidenza nelle previsioni regionali direttamente prevalenti su quelle provinciali e comunali, di cui la L. r. 12/05 ha delineato i confini su temi precisamente definiti: non solo realizzazione di infrastrutture e potenziamento delle linee di comunicazione, adeguamento del sistemi di mobilità e poli di sviluppo regionale, ma soprattutto zone di preservazione e salvaguardia ambientale.


Poiché tali previsioni regionali possono incidere sul regime giuridico della proprietà immobiliare, conformandola a tutti gli effetti di legge, la localizzazione delle relative aree di intervento o di tutela ambientale risulta puntualmente individuata dal PTR stesso e conserva, alla decadenza del vincolo, valore orientativo per la pianificazione e nella programmazione degli eventi.


La medesima L.r. 12/05 ha dato facoltà alle Province di proporre alla Regione modifiche ed aggiornamenti della propria programmazione e pianificazione, tanto che quasi tutte le Province Lombarde sono attualmente dotate di uno strumento di pianificazione.


Inoltre, nei confronti dei PGT Comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani provinciali e quindi una funzione sia orientativa che prescrittiva: la presenza di previsioni del PTR “prevalenti” sulla urbanistica di Province e Comuni comporta per tali Enti effetti procedurali rilevanti, sia per l’approvazione dei rispettivi piani sia per l’adeguatezza a tali previsioni come condizione di legittimità.

Aggiungiamo che i PGT interessati sono assoggettati ad una verifica regionale di corretto recepimento delle previsioni del PTR.


Ma tra i dati più interessanti annoveriamo anche il rapporto tra PTR e Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali, secondo la L.r. 86/83, nei confronti dei quali il PTR è sia atto di orientamento che di valore prevalente, distinguendo le aree qualificate parchi naturali o aree naturali protette, ai sensi della Legge n. 394/91 vigente in materia.


Quanto sopra è stato recepito dall’art. 20 della L.r. 12/05, che prevede i Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), progetti di sviluppo territoriale che danno attuazione ed integrano gli obiettivi del PTR, condivisi con gli Enti Locali, per il governo delle complessità e di aree di significativa ampiezza territoriali interessa teda opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale.


Le finalità del PTRA sono il precisare gli obiettivi e le strategie e, coerentemente, definire il quadro di riferimento territoriale per un’azione coordinata ed efficace di tutte le programmazioni territoriali dei soggetti interessati: essi rappresentano anche il luogo della costruzione di consenso e cooperazione per affrontare criticità e nodi problematici comuni ai territori interessati e per l’intera Regione.


Inoltre, il territorio lombardo, e tra questi Segrate, presenta una notevole complessità rispetto alle componenti morfologiche, geologiche ed idrogeologiche.

Al PTR è assegnato il compito di definire gli indirizzi per il riassetto del territorio, così da ridurre i rischi presenti e garantire un corretto uso delle risorse territoriali, che consentano condizioni di sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività antropiche, nonché condizioni ambientalmente sostenibili per l’intera regione.

Il PTR lavora in raccordo con la pianificazione a scala di bacino e tiene conto delle direttive per la prevenzione del rischio sismico.


Infine, anche il PTR è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, che ha il compito di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le sinergie con gli altri strumenti, le alternative assunte, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e compensazione.

La Valutazione Ambientale, che la le legge prevede estesa ai piani e programmi di natura territoriale, diviene anche uno strumento attraverso il quale garantire la sostenibilità delle scelte e la coerenza delle azioni nel perseguire gli obiettivi di sviluppo per il territorio della Lombardia.




SITUAZIONE ATTUALE

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Da tempo seguiamo le problematiche connesse al paventato allargamento del Parco Agricolo Milano Sud sino a comprendere il cosiddetto “Golfo Agricolo”, ampia area verde che si trova nel Comune di Segrate ed a Nord della Cassanese, tra Milano 2 e Rovagnasco.


La moderna pianificazione urbanistica , ormai affermata in tutta Europa, considera indispensabile salvaguardare gli spazi agricoli interstiziali tra i nuclei urbani come elemento di qualità sociale ed ambientale, nonché componente di “ricucitura” del territorio e principio contenuto nel Piano Agricolo della Provincia di Milano.


La contemporanea crescita di Milano e di grossi centri nella cintura milanese ha infatti lasciato appezzamenti agricoli di varie dimensioni, che gradualmente sono stati inglobati, smarrendo altresì la loro peculiare identità, tipica della dell’agricoltura della Pianura Padana, per assumerne un’altra altrettanto importante di vivibilità urbana.


In questo modo, essi diventano, e sono sempre più destinati a diventare, una risorsa preziosa ed insostituibile per la qualità della vita di chi vi abita vicino, soprattutto in quegli agglomerati caratterizzati da carenza di spazi verdi.


Inoltre, come è stato più volte evidenziato, l’agricoltura è un’attività economica che può difendere e valorizzare il territorio, e le sue straordinarie potenzialità costituiscono una risorsa strategica naturale anche per combattere il riscaldamento globale e le emissioni di CO2, ora in ritardo rispetto agli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto: la crescita del debito complessivo (per ogni tonnellata di CO2 è stato stimato un prezzo di € 20) si può visualizzare in tempo reale dal contatore presente sul sito del Kyoto Club (ad oggi un debito di € 42 al secondo).


Per poter quantificare meglio il notevole vantaggio che di cui potrebbe beneficiare SEGRATE, basti pensare che un campo di mais di 100 ettari (circa l’estensione del “GOLFO AGRICOLO”) abbatte in un anno circa 3 milioni di metri cubi di CO2, pari a circa 4300 tonnellate di CO2!


Probabilmente era arduo sperare che il paesaggio della zona della Martesana, una delle ultime aree agricole della cintura milanese e considerata l’ultima importante risorsa di indubbio valore ambientale ed ecologico, non venisse coinvolto negli interessi speculativi che stanno stravolgendo il volto della nostra città: la presenza di una fitta rete irrigua (fontanili, rogge e canali) che sfruttava l’acqua, una delle principali ricchezze del territorio Segratese, alberi, essenze, specie animali autoctone ed antiche cascine, tutti questi elementi di vita stanno subendo un profondo mutamento ed il progetto urbanistico in atto sta deturpando l’intera area territoriale del Comune di Segrate.


Sia nell’ipotesi che sorgano abitazioni per 8.500 cittadini (come prevede il piano attualmente depositato in Comune) sia nell’altra che ne prevede 2.500 (come illustrato nell’incontro di Milano 2 con il Sindaco e l’Assessore al Territorio), il progetto in parola sarebbe indubbiamente un colpo durissimo per la vivibilità di Segrate, visto che anche l’ultimo “polmone verde” sarebbe urbanizzato.


Sembra paradossale constatare che perfino la vicina Milano risulterebbe più virtuosa, visto che il Sindaco Moratti ha recentemente destinato all’agricoltura 4.000 ettari inglobati nel territorio metropolitano.


Credo comunque che la socializzazione e la vivibilità dei tessuti urbani esistenti non possano essere certo perseguite con un intervento edificatorio continuo e generalizzato, teso ad occupare tutti gli spazi agricoli esistenti.


Anche per questo motivo, stiamo esaminando con grande attenzione i progetti normativi allo studio presso la Provincia di Milano e presso la Regione Lombardia.


Ma cos’è oggi il Golfo Agricolo? Un’oasi meravigliosa che offre l’opportunità di passeggiare nella tranquillità delle campagne ed alle famiglie uno spazio dove scoprire la natura, alle persone anziane un angolo dove ritrovare l’atmosfera di un tempo ed un percorso ideale per gli appassionati di jogging.

Ed il paesaggio, la conservazione della flora e della fauna, la presenza di ecosistemi tipici sono solo alcune delle ricchezze più pregiate di questa area.


Questi aspetti “bucolici” si intrecciano con motivi di salvaguardia e tutela del territorio, con la difesa di una funzione economica come quella agricola che ha segnato la storia dello sviluppo economico di quest’area: un Parco che deve tener conto di una crescente domanda sociale alla continua ricerca di spazi fruibili e ricchi di significati culturali, in un contesto di Area Metropolitana tra le più sviluppate del Paese.


In sintesi, queste aree agricole sono una risorsa preziosa ed insostituibile per la vita degli abitanti di Segrate e la loro tutela è fondamentale sia per il recupero ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna sia per il riequilibrio ecologico dell’area metropolitana.

Tra l’altro, potrebbero essere soluzioni per evitare di danneggiare in modo irreversibile un tessuto territoriale fondamentale per dimensioni e caratteristiche per la città di Segrate e sfruttare al meglio le prospettive di sviluppo offerte da un'occasione forse irripetibile quale l'assegnazione a Milano dell'EXPO 2015.


Creare questo allargamento potrebbe essere solo un atto lungimirante di politica agricola, nella prospettiva di salvaguardare e potenziare le attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell’intera aerea.


Ma, soprattutto, potrebbe essere il modo per omogeneizzare la tutela di un territorio difendendo ed incrementando la funzione economica nel rispetto della vocazione agricola.


Credo, insomma, sia forse un progetto ardito, ma senz’altro fattibile, visto che esistono tanti presupposti di compatibilità e l’occasione che ci si presenta è forse irripetibile



PROBLEMI E PROPOSTE

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Tra le conseguenze “invisibili” dello sviluppo incontrollato assunto da Segrate negli ultimi anni, segnaliamo che rilievi scientifici indipendenti, effettuati presso alcune residenze di Milano 2, hanno accertato un inquinamento del sottosuolo da dosaggi squilibrati di diversi elementi, al punto da rendere l’acqua di tali Residenze di dubbia potabilità.



Inoltre, tra le problematiche più scottanti ed urgenti, figura anche la funzionalità del Sistema Fognario del Comprensorio di Milano2.


Infatti, come risulta da una comunicazione recentemente inviata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Segrate, dott. Rigamonti, la nostra rete fognaria “….è vecchia di 30 anni e realizzata con mezzi inadeguati, anche in virtù degli eventi climatici meteorologici eccezionali degli ultimi tempi”.


Il sistema fognario in parola viene ritenuto “deficitario” e, con la citata comunicazione, viene richiesta la realizzazione di “...nuovi pozzi perdenti per lo smaltimento della acque meteoriche”, come previsto dal vigente Regolamento Consortile di Fognatura, al fine di migliorare l’attuale funzionalità del predetto sistema



Per non voler citare i continui allagamenti delle cantine di molte Residenze e le difficoltà nel parcheggiare le auto, problemi un po’ comuni anche ad altri quartieri (primo fra tutti NOVEGRO!) e che necessiterebbero di adeguata regolamentazione.


Sarebbe anche necessario:


1. effettuare la riqualificazione paesaggistica delle area dismesse che prevedano interventi compensativi, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e dei percorsi ciclo-pedonale ed alla connessione con le reti verdi provinciali e regionali;

2. creare dei corridoi verdi, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione con gli altri nodi provinciali e con il sistema rurale paesistico, a continuo rischio di compromissione per il continuo consumo del suolo;


3. riconoscere il valore strategico delle rete verde regionale e della costituenda rete verde provinciale, quale sistema integrate di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, del contenimento del consumo del suolo e della promozione di una miglior fruizione dei paesaggi della Lombardia: i piani di indirizzo forestale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di green way, i progetti di rete ecologica e, soprattutto, i Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (P.L.I.S.) contribuiscono alla costruzione ed alla salvaguardia della rete verde regionale e sono gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per realizzare quanto descritto;


4. tutelare i fontanili ancora attivi, che sono da valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica, limitando i prelievi delle acque sotterranee e prevedendo modalità efficaci di corretta manutenzione.

Pertanto, anche alla luce dei suindicati riferimenti normativi, è ragionevole supporre che l’area naturalistica esaminata possa e debba trovare adeguata regolamentazione secondo i principi ambientalisti affermati anche nelle Sedi più autorevoli.


E, in questa prospettiva, la proposta di un “collegamento” del cosiddetto “Golfo Agricolo” con il Parco Agricolo Milano Sud diventerebbe più realistica.


A questo punto, riteniamo opportuno proporre al prossimo Convegno, previsto per la prima settimana di Ottobre p. v., una raccolta di firme tra tutti cittadini di Segrate favorevoli al su indicato progetto, che andranno depositate e protocollate in Consiglio Comunale entro la fine dell’anno:


una petizione a difesa dell’ultima area verde di Segrate.


A presto



STEFANO VOLANTE

COMITATO MILANO 2 PER SEGRATE

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