giovedì 23 febbraio 2012

COME MAI SOLO IL GIORNO PRIMA?

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P02/d MD01 Rev. 3 del
04/06/2009
Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
Ente certificato:
Iso 9001:2008
ORDINANZA SINDACALE
SETTORE/DIREZIONE
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
SEZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA
ORDINANZA N° 3 Data num. 21-02-2012 Pag. totali
Tipologia ordinanza
(.)
1: normale ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
Proponente ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
Oggetto: Ripristino Igienico Ambientale in area privata in cui sono stati rinvenuti rifiuti interrati
non pericolosi - Società Lucchini Artoni s.r.l., con sede in via Tiepolo, 16 - Segrate.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 26/10/2011 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte di
funzionari del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano, di personale della Polizia
Provinciale e di tecnici Arpa - U.O Attività Produttive e Controlli, nel corso del quale la Polizia
Provinciale agendo in veste di Polizia Giudiziaria, a fronte delle violazioni di cui agli artt. 255 comma
3 e 256 comma 3 del D.L.gs. 152/2006, ha provveduto ad effettuare il sequestro di un’area di circa
15.000 mq. utilizzata, fino al momento del sopralluogo, dalla Società Lucchini Artoni come deposito di
“terre e rocce da scavo”;
VISTA la relazione redatta da Arpa Dipartimento di Milano – U.O. Attività Produttive e
Controlli, in data 10.01.2012 prot. n. 3714, pervenuta alla Direzione Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici in data 17.01.2012 prot. n. 2077, agli atti, la quale in riferimento al sopralluogo di cui sopra,
effettuato in data 26.10.2011 presso la sede della Lucchini Artoni, trasmette i referti analitici eseguiti
sui campioni prelevati nella stessa giornata, in contraddittorio con la parte, dai quali emerge che il
materiale in questione, analizzato al fine di definirne la pericolosità ai sensi dell’Allegato “D” alla Parte
Quarta del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., risulta essere “rifiuto speciale non pericoloso”; e chiede, inoltre,
all’Amministrazione Comunale di emettere un provvedimento ordinatorio nei confronti del legale
rappresentante della Società in questione, affinchè provveda, dopo aver ottenuto il dissequestro
dell’area, alla rimozione e allo smaltimento del rifiuto interrato;
ACCERTATA la necessità di intervenire per il ripristino igienico ambientale dell’area
interessata, censita al C.T. al fg. 32 pappali 9 e 11, in quanto sussiste violazione ai sensi del art. 192
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241e s.m.i.;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa, alla Società Lucchini Artoni S.r.l., con sede in via Tiepolo,16 -
Segrate, nella persona del Suo legale rappresentante Sig. Vincenzo Bianchi
Di ripristinare il decoro e il corretto stato igienico ambientale dei luoghi relativi al sito oggetto di
deposito interrato di rifiuti, localizzato in via Tiepolo 16, Segrate e censito al C.T. al fg. 32
mappali 9 e 11, con le modalità previste dalla legge, in particolare:
1. presentare, entro 30 (sessanta) giorni dalla data di notifica di avvenuto dissequestro dell’area, un
piano di Gestione Rifiuti redatto, e successivamente eseguito (a seguito di approvazione da parte
degli Enti competenti), che dovrà esattamente definire:
l’esatta caratterizzazione della tipologia del rifiuto interrato nell’area interessata (codice
CER attribuito);
la stima delle quantità dei rifiuti interrati da rimuovere;
il destino finale del medesimo rifiuto con riferimento alle aziende presso le quali verrà
recuperato e/o smaltito e delle quali dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione prevista
dalla normativa vigente;
il nominativo delle aziende incaricate del trasporto, allegando le relative autorizzazioni;
un cronoprogramma di massima delle operazioni indicante il flusso giornaliero di rifiuti in
uscita diretti presso gli impianti autorizzati finali;
2. provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica di avvenuto dissequestro dell’area, al
completamento delle operazioni di rimozione e avvio al recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti di
cui sopra nel rispetto delle modalità operative e amministrative previste dalla normativa vigente;
nonché, presentare all’Amministrazione Comunale la documentazione comprovante l’avvenuto
smaltimento e/o recupero dei rifiuti interrati presenti nell’area (copia dei formulari di
identificazione rifiuto);
3. presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica di avvenuto dissequestro dell’area,
esaurita l’attività di rimozione e allontanamento dei rifiuti dall’area interessata, mediante
l’esecuzione delle operazioni elencate ai suddetti punti 1 e 2, un piano di Indagine Ambientale
redatto, e successivamente eseguito (a seguito di approvazione da parte degli Enti competenti), sui
parametri oggetto di un eventuale inquinamento, e, ove si accerti che il livello delle concentrazioni
soglia di contaminazione non sia stato superato, provvedere al ripristino della zona contaminata a ai
conseguenti adempimenti come previsto all’art. 242, 2° comma, del D.Lgs. 152/2006; qualora,
invece, si verificasse il superamento, provvedere ad attivare le procedure previste all’art. 242,
commi 3° e successivi, del D.Lgs. 152/2006;
Si dispone la notifica del presente atto a:
Sig. Vincenzo Bianchi, c/o la Società Società Lucchini Artoni S.r.l., con sede in via Tiepolo,16 –
20090 Segrate (MI), nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della suddetta società;
e la comunicazione perchè ne curino l’osservanza a:
Comando di Polizia Locale – Sede;
Sezione Ambiente ed Ecologia – Sede;
ARPA U.O. Territorio Attività Produttive e Controlli – via Papa Giovanni Paolo 8 – 20070
Vizzolo Predabissi (MI);
Provincia di Milano Servizio Rifiuti e Bonifiche – Corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano;
AVVERTE
· di individuare nella persona dell’Arch. Maurizio Rigamonti il responsabile del
procedimento (ex artt. da 4 a 6 L. 241/90);
· Ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
· La presentazione del ricorso non è sospensiva dei termini assegnati, salvo contrarie
disposizioni provenienti dalle autorità eventualmente adite.
· A i sensi degli articoli 255 e 257, del D.Lgs. 152/2006 in caso di inottemperanza alla
presente ordinanza, si provvederà ai sensi di legge.
IL SINDACO

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