giovedì 12 aprile 2012

DA LEGGERE ATTENTAMENTE.NO ALL'ISTANZA DI SUAP PRESENTATA DALLA LUCCHINI ARTONI:

SPETTABILE COMUNE DI SEGRATE

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VIA 1° MAGGIO

SEGRATE

20090

C.A. ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI

segrate@postemailcertificata.it

protocollato il 6.4.2012- ore 12,46

FAX: 02.2133751

n. 0014388

* * *

Oggetto: Osservazioni nel procedimento di VAS / SUAP (art. 5, D.P.R. n. 447/1998)

connesso all'istanza della società "Lucchini e Artoni s.r.l." in data 15

novembre 2010 (prot. 43963)

* * *

La sottoscritta associazione WWF SLT MARTESANA ONLUS (CF 94047570158),

con sede a Carugate, presso Centro Atrion, via S. Francesco, 2, in persona del vice-

presidente Sig. Giancarlo Sella,

PREMESSO CHE

• le scriventi associazioni hanno per finalità statutarie la tutela e il miglioramento

dell'ambiente. In particolare, WWF SLT MARTESANA ONLUS è attiva nella

conservazione degli ecosistemi, nella promozione di un uso sostenibile del territorio

e nella lotta all'inquinamento nei Comuni della Martesana, tra i quali Segrate;

• nel territorio di quest’ultimo Comune, in un'area classificata dal PRG previgente

in parte come "BD - produttivo di completamento" e in parte "E- agricola",

ed ora compresa dal PGT (approvato nel febbraio 2012) come area agricola, è

sito un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, di proprietà della

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società "Lucchini e Artoni s.r.l.", che – come noto a codesta Amministrazione

– è oggetto di numerosissime segnalazioni alle Autorità da parte di cittadini che

abitano nelle sue vicinanze, i quali lamentano emissioni atmosferiche moleste e

maleorodanti, che fanno temere per la salute, nonché eccessivo rumore. Anche nel

corso dell’ultimo anno, peraltro, l’impianto è stato oggetto di provvedimenti di

sequestro e ordinanze di sospensione e cessazione delle attività;



la suddetta società "Lucchini e Artoni s.r.l.", con nota in data 15 novembre 2010

prot. 43963, ha presentato un'istanza di autorizzazione ai sensi degli articoli

4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 (Sportello Unico Attività Produttive - SUAP),

per "realizzare ampliamento di fabbricati per attività produttiva". La medesima

società, dopo aver ricevuto un diniego alla suddetta istanza, perché l'intervento

richiesto "non è conforme alle previsioni del vigente PRG" (nota comunale in data

10 dicembre 2010 prot. n. 48002), con nota in data 15 dicembre 2010 ha chiesto "la

convocazione di una conferenza di servizi al fine di concordare le eventuali

condizioni necessarie per ottenere il superamento della pronuncia negativa";



in data 30 maggio 2011 è stata depositata presso la Segreteria comunale la bozza di

Piano di Governo del Territorio - PGT (avviso comunale prot. 21807 del 20 maggio

2011);

• con delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 30 giugno 2011 (pubblicato sul

BURL del 20 luglio 2011) è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale

strategica (VAS) dell'istanza di SUAP in oggetto, dando così finalmente notizia al

pubblico dell'esistenza di tale procedimento;

• in data 2 luglio 2011 la scrivente associazione ha presentato presso codesta

Amministrazione istanza di accesso ad alcuni atti relativi all'impianto della

società "Lucchini e Artoni s.r.l." (registro 0026305), che è stata in parte evasa il 4

agosto 2011;

3

• in data 15 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Governo

del Territorio. Nella documentazione istruttoria connessa al PGT, in primis nella

valutazione ambientale strategica ivi condotta, non vi è alcuna traccia dell'istanza

di SUAP in oggetto. L'area della società "Lucchini e Artoni s.r.l." è citata solamente

perché in essa sarebbe in corso una procedura di bonifica ambientale (PGT,

Rapporto Ambientale, maggio 2011, pag. 121);

• con atto in data 9 agosto 2011 la scrivente associazione è intervenuta nel

procedimento di SUAP;



in data 30 gennaio 2012 è stato avviato il procedimento di VAS in esame;



contestualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 febbraio

2012, è stato approvato il PGT, dove del tutto illogicamente non vi è ancora alcuna

traccia dell'istanza di SUAP in oggetto.

***

Tutto ciò premesso, la scrivente associazione,

EVIDENZIA

la sua contrarietà alla proposta di variante al PGT mediante la procedura di SUAP

in esame e, con riserva di produrre ulteriori memorie procedimentali, fin d'ora

EVIDENZIA

quanto segue.

***

(A)

Dall’esame della documentazione istruttoria acquisita (in particolare, quella reperita sul

sito SIVAS) non emerge alcuna motivazione circa la sussistenza dei requisiti necessari

per l’attivazione della procedura di SUAP.

Fermo restando che il progetto non pare conforme “alle norme in materia ambientale”,

laddove, peraltro, comporta una deviazione della roggia esistente, si evidenzia come

Carenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di SUAP

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nella suddetta documentazione non si spieghi neppure se davvero “lo strumento

urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero

queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”.

Considerata proprio la coincidenza temporale tra la presentazione dell’istanza di SUAP

(fine 2010) e la redazione del piano di governo del territorio (da ultimo presentato

alla fine di maggio, adottato il 15 luglio 2011 e approvato il 14 febbraio 2012), la

scelta di procedere secondo un percorso del tutto autonomo fa sorgere notevoli dubbi

sull’opportunità di tale scelta, che sotto alcuni profili pare costituire uno sviamento della

procedura stessa, oltre che discriminatorio rispetto ad altri operatori.

Dove localizzare le “aree destinate all’insediamento di impianti produttivi”?

Con quali compensazioni ambientali?

Quali aree mantenere agricole?

Come intervenire sulle aree degradate?

Sono tutte domande che devono essere sottoposte a valutazione comparativa delle

alternative di progetto (Direttiva 2001/42/CE, Allegato I) e che dunque, se possibile,

devono trovare risposta nella pianificazione generale e, soprattutto, nella valutazione

ambientale strategica connessa ad essa.

Invece, la procedura di SUAP in esame è stata del tutto “schermata” rispetto alle

valutazioni ambientali che sono state condotte da codesta Amministrazione in sede di

redazione del PGT, garantendo ad essa un percorso sostanzialmente preferenziale, ma

scollegato rispetto al quadro istruttorio ivi prodotto.

Con la conseguenza di alcuni dati paradossali; ad esempio, nel PGT si rileva come la

proprietà dell’area, nell’ambito di tale procedura, abbia chiesto che l’area oggetto del

SUAP sia destinata a circa 75.000 mq residenza libera (PGT, Documento di Piano,

Tavola A1 “Elenco e mappatura delle istanze”), ma non vi è traccia di alcuna successiva

richiesta.

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Pertanto, si giunge a pianificare per compartimenti stagni, perdendo ogni visione di

insieme, con ovvi rischi di portare innanzi procedure carenti sotto il profilo istruttorio.

Alla luce degli impatti ambientali, che è lecito aspettarsi dall'attuazione del SUAP in

esame (che peraltro dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità di VIA, in

conformità del D.lgs. 152/2006, Parte II, Allegato IV), sorge spontanea una domanda

sull'opportunità di una tale scelta, che porta a localizzare un impianto altamente

impattante in un'area classificata da ultimo nel febbraio 2012.

La risposta a tale domanda non potrà che essere elaborata nell’ambito di una procedura

di valutazione ambientale strategica.

Secondo quanto indicato dall’articolo 6, comma 2 del D.lgs. 152/2006, infatti, “viene

effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la

valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,

delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione

dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione,

l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati

II, III e IV del presente decreto”.

Come noto, nell’ambito di tale procedura dovranno essere valutate le diverse alternative

(Direttiva 2001/42/CE, Allegato I): in particolare, prima di localizzare l'impianto in

esame ben dovranno essere individuate, e motivate, le diverse ipotesi (ivi inclusa

l’ipotesi 0, “non localizzazione”), nonché le ragioni della scelta effettuata, anche alla

luce dei dati ambientali acquisiti.

A maggior ragione ciò deve avvenire nell’ambito di una procedura di SUAP,

giacché essa può essere portata innanzi solamente ove "lo strumento urbanistico non

individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano

insufficienti in relazione al progetto presentato" (DPR 447/1998, cit.), e quindi richiede

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un’istruttoria previa sulla capacità insediativa comunale.

Quanto alla scala dove effettuare la valutazione delle alternative, è evidente che, dopo

aver vagliato la conformità dell’impianto alla normativa e alla pianificazione ambientale

(supra, lett. C), anche in attuazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (legge 241/1990, art. 1) essa dovrà

essere ampliata all’intero territorio comunale e, quindi, dovrà essere condotta in sede

alla VAS condotta sul PGT.

***

(B)

Carenza istruttoria nella procedura di SUAP

Proprio nel febbraio 2012 codesta Amministrazione ha approvato un nuovo strumento

urbanistico generale, il PGT.

In modo del tutto assurdo, contraddittorio e illogico, la procedura di SUAP non

contiene quasi alcun accenno ai contenuti normativie e istruttori del PGT, né alle

valutazioni ambientali che sono state svolte al suo interno.

Il PGT recentemente approvato è oggetto di poche righe di analisi (3 righe a pagina

73; 12 a pagina 95 del Rapporto Ambientale del SUAP), quando strumenti certamente

meno rilevanti per la procedura in esame costituiscono oggetto di ampio riferimento (ad

es., il Piano Agricolo Triennale della Provincia di Milano è trattato in 8 pagine).

In particolare, non c’è alcun riferimento ai contenuti della VAS condotta da codesta

Amministrazione proprio sul PGT.

Il Rappporto Ambientale afferma che vi sarebbe un “quadro di parziale coerenza” con

gli strumenti di pianificazione, ma ciò non appare in alcun modo neppure dalla griglia

che viene riportata (Rapporto Ambientale, pagina 94), laddove l’intervento di SUAP

proposto è interferente su 6 strumenti, non coerente con 1 (proprio il PGT di Segrate!), e

coerente con solo 3.

Tra l’altro, proprio l’indicazione della coerenza con i “vincoli” ivi indicata è erronea,

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in quanto lo spostamento della Roggia che attraversa il sito confligge con il sistema

dei vincoli vigenti sul reticolo idrico minore, oggetto di ricognizione da codesta

Amministrazione.

Non solo, molte delle voci indicate come “interferenti”, meglio dovrebbero essere

qualificate come “non coerenti”: questo il caso sia del PTCP di Milano, che del Piano

Agricolo Triennale, che del PGT di Pioltello (che individua un PLIS in adiacenza

all’area di intervento!).

***

(C)

Impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli indicati nel Rapporto

Ambientale del SUAP

Premesso che non sono considerate le alternative (contrariamente alla normativa in

tema di VAS), si rileva che:

- lo stato di degradazione dell’area agricola dove è oggi localizzato l’impianto

deriva proprio dal funzionamento dello stesso impianto, sicché eventuali forme

di contaminazione del sito comporterebbero un obbligo di bonifica in capo

all’operatore (che peraltro sarebbe stato tenuto a chiedere una modifica della

destinazione d’uso prima di avviare l’attività);

- dallo schema procedimentale che emerge nei documenti prodotti dalla società,

emerge come l’impianto non sia mai stato autorizzato all’uso di tutte le aree

interesssate da attività lavorative (cfr. pagina 102 e 103 del Rapporto Ambientale,

dove peraltro si afferma che le aree agricole sarebbero in uso senza titolo già

dal 1988…); le aree sono state utilizzate in forma impropria e in assenza di

adeguati titoli autorizzativi: la perdita di valori ambientali è quindi anch’essa

illegittima e, qualunque sia l’esito del procedimento, comprorta specifici obblighi di

compensazione da parte dell’operatore;

- le attività rientrano tra quelle insalubri di prima classe, che quindi dovrebbero

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essere allontanate dagli insediamenti residenziali oggi esistenti (in ogni caso, è

responsabilità di codesta Amministrazione l’aver autorizzato la realizzazione di tali

ulteriori insediamenti residenziali, i quali vanno ora adeguatamente tutelati!);

- quanto alle emissioni in atmosfera si richiamano le numerosissime segnalazioni

cittadine e gli interventi istruttori delle diverse Amministrazioni (ARPA, ASL,

Provincia), per evidenziare come codesta Amministrazione non possa basarsi

sulle sole analisi prodotte a corredo del Rapporto Ambientale, ma debba mettere a

sistema tutti i dati prodotti e ricevuti negli ultimi anni;

- il paesaggio viene irrimediabilmente compromesso dal SUAP in esame: l’area

di intervento, anche se sottoposta a una certa confusione urbanistica, è ancora

classificata agricola, è adiacente a un PLIS in formazione (con tutte le ovvie

potenzialità di allargamento), comprende in prossimità canalizzazioni di pietra di

epoca settecentesca, è segnata da residui archeologici (es, tombe di epoca romana).

Non solo, l’area è attraversata da una roggia ancora utilizzata per scopi irrigui che

verrebbe deviata e artificializzata. Questa perdita di valore del paesaggio (esistente

e potenziale) non viene in alcun modo quantificata, né valutata nell’esame delle

alternative;

- il traffico non viene adeguatamente considerato: non è possibile infatti basarsi

su una media su base annuale (2 camion all’ora….): come ben noto a codesta

Amministrazione, la produzione di bitume è fortemente periodica e stagionale: il

Rapporto Ambientale doveva essere integrato con dati disaggregati che indicassero

i diversi picchi di traffico che si possono produrre nelle diverse fasi di produzione

che si verificano nel corso dell’anno. Senza questi dati non possono essere compresi

gli impatti ambientali indotti (rumore, inquinamento atmosferico da traffico…);

quanto alle emissioni olfattive, si rileva come la documentazione finora acquisita

-

dalle Amministrazioni coinvolte affermi come le stesse sono prodotte dalle

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modalità lavorative e non dagli automezzi, come invece affermato nel Rapporto

Ambientale.

Anche alla luce di quanto sopra, il “quadro sinottico” indicato a pagina 106 del

Rapporto Ambientale è falsato: molti degli aspetti positivi vantati sono ambigui (es. il

consumo di suolo irrazionale, che sarebbe evitato) e non adeguatamente soppesati (ad

es., con l’indicazione di valori numerici) rispetto a quelli negativi.

***

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 152/2006, nonché

degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la scrivente associazione

CHIEDE

che l'istanza di SUAP presentata dalla società "Lucchini e Artoni s.r.l.", sia respinta.

***

Milano, 6 aprile 2012

Sig. Giancarlo Sella


 

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