LEGGE 104/92
La progressiva responsabilizzazione delle istituzioni, dell’associazionismo
e del privato sociale hanno portato all’approvazione della legge 104/92, nota
come “legge quadro sull’handicap”.
Questa legge costituisce la carta dei diritti dell’invalido con la finalità di:
Questa legge costituisce la carta dei diritti dell’invalido con la finalità di:
· garantire l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti dei portatori di handicap.
· prevenire e rimuovere le condizioni
invalidanti che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana;
· realizzare la massima autonomia nonché i
diritti civili, politici e patrimoniali della persona handicappata;
· promuovere la piena integrazione
scolastica, lavorativa e sociale dei disabili (affidamenti e inserimenti
all’interno di nuclei familiari, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
comunità alloggio, case famiglia).
LEGGE 162/98
Nel maggio 1998 il
Parlamento ha approvato la legge 162, che modifica e aggiorna alcune parti
della legge 104 del 1992, la cosiddetta "legge quadro" sull'handicap.
E' la prima volta che in una legge nazionale italiana si
parla della "Vita Indipendente", e lo si fa legando tale termine al
concetto chiave per una reale Vita Indipendente delle persone con disabilità,
cioè l'assistenza personale pagata con fondi gestiti dallo stesso soggetto
disabile che utilizza questo servizio.
La legge 162 contiene
diverse novità, ma fondamentale appare in particolare il cosiddetto articolo
l-ter. Eccolo:
1- ter) a
disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate
e della loro efficacia.
In pratica quanto sopra significa che una persona con disabilità grave può richiedere, dietro presentazione di un adeguato Progetto agli Enti preposti, i fondi necessari a realizzare le modalità atte a consentirgli una reale vita indipendente. La nostra Associazione ha creduto fin dall’inizio nel valore intrinseco di questa Legge ed è disponibile a supportare qualsiasi socio disabile che intenda avvalersene e presentare un proprio Progetto.
Tratto
ed adattato da www.uildmmilano.it
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione
nella comunità
Gli Stati Parti
di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con
disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre
persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il
pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della
piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando
che:
(a) le
persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di
eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi
vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione
abitativa;
(b) le
persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno
domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale
necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di
inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture
comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su
base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti
ai loro bisogni.
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 2
Art. 3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Legge 1 marzo 2006, n. 67
(in GU 6 marzo 2006, n. 54)
(in GU 6 marzo 2006, n. 54)
Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi
dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio
di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone
con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di
discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative
all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parità di trattamento
comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio
delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando,
per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di
svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come
discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà
di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di
umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli
atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata
nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il
giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice
civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il
ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel
provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per
una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei
quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresì legittimati ad agire ai
sensi dell’articolo 3 in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del
Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità
dell’organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al
comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con
disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al
comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti
discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano
carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
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