domenica 29 luglio 2012

SEGRATE E LE DELIBERE D'AGOSTO, BOFFALORA..."UN COLPO DI STATO"

LA PROROGA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 E' MOLTO DI PIU' DI UNA SEMPLICE PROROGA ..... 

E' uno scandaloso regalo volutamente programmato e orchestrato nel periodo estivo.
Nel periodo migliore, per cercare di farlo passare inosservato ai cittadini impegnati a godersi le agognate vacanze estive.
Quando i giornali locali già chiusi per le vacanze, non possono ne riportare la notizia ne le rimostranze di chi ha solo questo mezzo per farsi sentire.
Lo stesso periodo in cui, le Commissioni Consiliari, così come il Consiglio comunale, sono sospesi ed è di fatto impossibile ottenere una convocazione d'urgenza.
Il periodo giusto per mettere in campo un vergognoso colpo di mano, sul rinnovo della convenzione boffalora, che di fatto fa un ulteriore regalo ai costruttori. 
Non vogliamo spingerci oltre, perchè, stravolgendo un detto popolare crediamo che a pensar male non si sbaglia mai, ci limitiamo a pubblicare la vergognosa delibera e il link per poterla scaricare. 
delibera di giunta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemiladodici addì 19 del mese di Luglio alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di  tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero  oggi  convocati  a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
ALESSANDRINI ADRIANO (SINDACO)
GRIONI MARIO ETTORE (VICESINDACO)
PEDRONI GUIDO (ASSESSORE)
ZANOLI ANGELO (ASSESSORE)
ORRICO FERDINANDO SALVATORE (ASSESSORE)
ARSENI LORENZO ANGELO (ASSESSORE)
RONCHI MARIA ASSUNTA (ASSESSORE)
ed assenti:
TAGLIAFERRI FRANCO (ASSESSORE)
REBELLATO MARTINO GIUSEPPE (ASSESSORE)
Partecipa CARBONARA ROBERTO MARIA  , in qualità di SEGRETARIO GENERALE
,  il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo  legale il  numero  degli  intervenuti  il  Presidente
ALESSANDRINI ADRIANO
SINDACO   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
 
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO  che,  con  atto  in  data 27  luglio  2005,  n.  21307/5618  di  repertorio,  a rogito
Notaio  Luigi  Cecala, registrato  a Milano,  Agenzia delle Entrate 3, il  giorno 1  agosto  2005  al n.
10606,  è stata stipulata la convenzione urbanistica  relativa al  Piano  Integrato  di  Intervento
denominato “Cascina Boffalora”;
PRESO  ATTO che la durata della suddetta  convenzione,  prevista  all’articolo  2.4  della
stessa,  è di  anni  sette dal  giorno  della stipula dell’atto,  ovvero  il  27 luglio  2005,  pertanto,  la
scadenza cadrà sul giorno 27 luglio 2012;
PRESO ATTO, altresì, che, a causa di molteplici accadimenti imprevisti e imprevedibili al
tempo della stipula della convenzione, il Piano Integrato di Intervento “Cascina Boffalora” ha avuto
attuazione solo per una minima parte;
DATO  ATTO che la Società “Vegagest  Immobiliare SGR S.p.A” risulta essere il  nuovo
operatore attuatore, avente causa degli originari sottoscrittori della predetta convenzione;
RICHIAMATO  l’accordo  transattivo  sottoscritto  in  data 25  febbraio  2011,  Repertorio
8/2011/Atti Privati, autorizzato giusta deliberazione di Giunta comunale n. 27 del giorno 8 febbraio
2011,  intervenuto  fra il Comune di Segrate e la “Società Vegagest  Immobiliare SGR S.p.A”,
nell’ambito  del  quale le parti  hanno  previsto,  per un  verso  l’impegno  della suddetta Società
a
presentare una proposta di rivisitazione del P.I.I. Cascina Boffalora “che tenga conto, anche ai fini
del raggiungimento dell’interesse pubblico, delle mutate esigenze urbanistico-edilizie nel frattempo
intervenute anche sotto il profilo di una possibile diversa ripartizione della S.L.P. edificabile - la cui
consistenza complessiva sarà in ogni caso immutata - tra le diverse destinazioni d’uso previste dalla
Convenzione” e, per altro verso, l’impegno dell’Ente “a dare avvio alle procedure amministrative
utili e necessarie all’istruttoria delle pratiche, fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui
al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO  ATTO, altresì,  che anche in  ossequio  al  predetto  accordo  transattivo  la Società
“Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.” ha presentato, in data 23 dicembre 2011, protocollo n. 49413,
una proposta di modificazione del P.I.I. “Cascina Boffalora”;
VISTO  il  verbale di  seduta della Commissione Consiliare Territorio,  presso  la quale la
proposta di modificazione del Piano Integrato di Intervento è stata oggetto di ampia trattazione;
CONSIDERATO che il P.I.I. è stato recepito nella sua integralità previsionale nell’ambito
del Piano di Governo del Territorio, approvato in data 14 febbraio 2012 con deliberazione consiliare
n. 11, esecutivo a termini di legge;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 5.13.b) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito  in Legge,  con  modificazioni,  dall’art. 1,  comma 1 della  L. 12  luglio 2011,  n.  106 (“i piani
attuativi,  come denominati dalla legislazione  regionale,  conformi allo strumento  urbanistico generale
vigente,  sono approvati dalla  giunta  comunale”) nonché dell’art.  14.1.4  della L.R.  n. 12/2005, come
modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (“I piani attuativi e loro varianti,
conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale nei comuni fino a
15.000 abitanti,  ovvero dalla giunta comunale nei restanti  comuni    poi  la giunta comunale …
approva il piano attuativo”);

PRECISATO, altresì, quanto segue:
-
il  limite legale massimo  di  attuazione dei  P.I.I. ammonta a n.  10 anni  (art.  93.1,  L.R.  n.
12/2005 e s.m.);
-
non  ricorrono  gli  estremi  della variante urbanistica di  P.I.I.  (ai  sensi  dell’art.  14.12 della
L.R.  n.  12/2005,  non  si  alterano  le caratteristiche tipologiche di  impostazione dello
strumento attuativo, non si incide sul dimensionamento globale degli insediamenti e non si
diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale);
ACQUISITO  sulla proposta di  deliberazione il  parere favorevole di  regolarità tecnica,
espresso dal Direttore della Direzione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del T.U.E.L., allegato;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
DELIBERA
1.
di autorizzare la modifica dell’articolo 2.4 della convenzione urbanistica stipulata con atto in
data 27 luglio 2005, n. 1307/5618 di repertorio, a rogito Notaio Luigi Cecala, registrato a Milano,
Agenzia delle Entrate 3, il  giorno  1  agosto  2005  al n.  10606, relativa all’attuazione del  P.I.I.
“Cascina Boffalora”, consentendo che la stessa abbia durata fino al 31 dicembre 2012, dando a tal
fine ampio mandato al Dirigente competente affinché sottoscriva tutti gli atti allo scopo utili  e
necessari;
2.
di individuare i seguenti indirizzi per la definizione dell’attuazione del P.I.I., da “conseguire”
con l’avvio di successivo procedimento:
·
riduzione dell’edificabilità complessiva del comparto;
·
esclusione dell’utilizzo  dei  diritti volumetrici  di cui  all’area PE29  dall’ambito  del
P.I.I., ferma restando la possibilità di essere eventualmente trasferiti altrove;
·
individuazione di un nuovo dimensionamento e di nuove caratteristiche qualitative
del polo scolastico;
·
implementazione degli  interventi per la viabilità veicolare e ciclopedonale di
connessione del nuovo quartiere con l’intorno urbano;
3.
di statuire che la proposta di modificazione di merito del P.I.I., sarà oggetto di approvazione
da parte dell’organo  competente,  solo  ed  esclusivamente se la causa a oggi  pendente fra la
Società “Vegagest Immobiliare SGR S.p.A” e il condominio “Cascina Boffalora lotto 1” sarà stata
precedentemente definita;
4.
di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie;
5.
di  dare atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della legge 241/90  sul  procedimento  amministrativo,  che
qualunque soggetto  ritenga il presente atto  amministrativo  illegittimo  e venga dallo  stesso
direttamente leso, può  proporre ricorso  innanzi  al  Tar Sezione di Milano,  al  quale è possibile
presentare i  propri rilievi  in  ordine alla legittimità del  presente atto  entro  e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al
Capo  dello  Stato,  entro e non  oltre 120  giorni dall’ultimo  giorno  di  pubblicazione all’albo
pretorio
6.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUOEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
f.to IL PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
ALESSANDRINI ADRIANO
CARBONARA ROBERTO MARIA
Si  certifica che questa deliberazione viene affissa  in  copia all’albo  pretorio  del Comune in  data
odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____________________.
Segrate, lì
IL DIPENDENTE AUTORIZZATO
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Utilizzati n.  _______ facciate.
IL DIPENDENTE AUTORIZZATO
Segrate, lì _______

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